Per gli italiani residenti all’estero iscritti all’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (AIRE), è importante essere consapevoli dei passaggi necessari per rinnovare la patente di guida. Rinnovare la patente all’estero può sembrare complicato, ma con le giuste informazioni e le procedure corrette, il processo può essere gestito senza difficoltà. In questa guida, ti forniremo una panoramica dei passaggi fondamentali per rinnovare la tua patente all’estero.
1. Contatta il tuo Consolato Italiano
Se la tua patente è in procinto di scadere, dovresti contattare il Consolato italiano nel tuo paese di residenza. Essi ti forniranno tutte le informazioni necessarie per il processo di rinnovo.
2. Sottoporsi alla visita medica
Devi sottoporti a una visita medica con un medico del paese di residenza che abbia un accordo con il Consolato italiano. Il medico dovrà compilare e firmare il modulo di idoneità alla guida, che poi dovrà essere inviato al Consolato.
3. Invio della documentazione al Consolato
Dovrai inviare al Consolato i seguenti documenti:
- il modulo di idoneità alla guida compilato dal medico,
- la tua patente di guida italiana,
- una fotocopia del tuo passaporto o carta d’identità,
- due fototessere recenti.
4. Pagamento delle tasse di rinnovo
Infine, dovrai pagare le tasse di rinnovo della patente. Il Consolato ti fornirà le informazioni necessarie per effettuare il pagamento.
Ricorda che:
La materia e’ regolata dall’art. 126 comma 9 del Codice della Strada (CDS) che recita:
“Per i titolari di patente italiana, residenti o dimoranti in un altro Stato per un periodo di almeno sei mesi, la validità della patente è altresì confermata, tranne per i casi previsti nell’articolo 119, commi 2-bis e 4, dalle autorità diplomatico-consolari italiane presenti negli Stati medesimi, che rilasciano, previo accertamento dei requisiti fisici e psichici da parte di medici fiduciari delle ambasciate o dei consolati italiani, una specifica attestazione che per il periodo di permanenza all’estero fa fede dell’avvenuta verifica del permanere dei requisiti di idoneità psichica e fisica. Chi ha rinnovato la patente di guida presso un’autorità diplomatico-consolare italiana in uno Stato non appartenente all’Unione europea o allo Spazio economico europeo ha l’obbligo, entro sei mesi dalla riacquisizione della residenza in Italia, di rinnovare la patente stessa secondo la procedura ordinaria prevista al comma 8-ter.”
Da un’attenta lettura del testo di legge si evince che la validità della patente di guida rinnovata in Ambasciata / Consolato e’ effettiva per circolare, sia in Italia che all’estero, fino alla scadenza indicata sul tesserino di rinnovo ovvero fino a quando il titolare rimane residente all’estero regolarmente iscritto all’ AIRE.
In caso di rimpatrio con conseguente iscrizione in Anagrafe Nazionale e contestuale cancellazione dall’AIRE, si dovra’ procedere entro 6 mesi al rinnovo della patente secondo la procedura ordinaria.
Trattandosi di un documento rilasciato dall’autorita’ competente italiana e rinnovato secondo i termini di legge, seppur in una casistica marginale, ha validita’ ipso iure sul territorio italiano.
La mancata accettazione da parte di alcune compagnie di autonoleggio del rinnovo consolare non parrebbe giustificato da un punto di vista normativo, ma sembrerebbe piuttosto dettato da una scelta di politica aziendale di tipo prudenziale.
Si consiglia di presentare eventualmente ulteriore prova di residenza estera, indicata a pagina 3 del passaporto oltre che sul tesserino di rinnovo stesso.
A completezza di informazione, le segnaliamo che il termine entro cui e’ possibile rinnovare la patente dopo la scadenza e’ stato esteso da 3 a 5 anni, ai sensi della Legge di conversione con modificazioni del D.L. n. 68 del 16/06/2022.
In merito alla guida in Italia con patente singaporiana, dobbiamo far riferimento all’art. 135 comma 1 del CDS che recita:
Si evince che sia la traduzione giurata che l’International Driving Permit sono accettate.