Trasferimento All’Estero e Residenza Fiscale: La Decisione della Corte di Cassazione

Con la recente ordinanza n. 1355/2022 della Corte di Cassazione getta luce su una questione delicata e di grande rilevanza per i cittadini italiani che si trasferiscono all’estero: la residenza fiscale e l’iscrizione all’AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero).

La Questione

Il caso in esame riguarda un contribuente che si è trasferito in Brasile, dichiarandosi residente in quel Paese pur senza essersi iscritto all’AIRE fino al 2011. La controversia è nata quando l’Agenzia delle Entrate ha emesso quattro avvisi di accertamento relativi ai periodi dal 2007 al 2010, recuperando la maggiore imposta IRPEF e irrogando le sanzioni di legge, nonostante il contribuente si dichiarasse residente all’estero.

Il Verdetto della Corte

La Corte di Cassazione ha stabilito chiaramente che la mancata iscrizione all’AIRE rende irrilevante il trasferimento all’estero ai fini fiscali. Pertanto, il contribuente è considerato soggetto passivo d’imposta in Italia se iscritto per la maggior parte dell’anno nell’anagrafe dei residenti. Questo principio, basato sull’art. 2, comma 2 del dPR 917/1986, è stato ribadito e confermato dalla Suprema Corte.

Le Conseguenze

La decisione della Corte ha importanti ripercussioni. Prima di tutto, sottolinea l’importanza dell’iscrizione all’AIRE per i cittadini italiani che si trasferiscono all’estero. Senza questa iscrizione, il trasferimento all’estero non ha valore ai fini fiscali. Inoltre, il contribuente viene considerato residente fiscale in Italia, e pertanto soggetto agli obblighi di dichiarazione dei redditi nel Paese, fino a quando non risulti la cancellazione dall’anagrafe di un Comune italiano e la contestuale iscrizione all’AIRE.

La Posizione del Contribuente

Il contribuente nel caso in esame ha visto respinto il proprio ricorso sia dalla CTP che dalla CTR, sebbene quest’ultima avesse inizialmente accolto l’appello, ritenendo che avesse sufficientemente provato di essere residente in Brasile. Tuttavia, la Cassazione ha ribaltato questa decisione, ritenendo fondato il motivo di contestazione dell’Agenzia delle Entrate.

La Normativa

L’art. 2 comma 2 del TUIR stabilisce chiaramente i criteri per la determinazione della residenza fiscale. Oltre all’iscrizione nelle anagrafi della popolazione residente, sono considerati residenti anche coloro che hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile. Pertanto, l’iscrizione nelle anagrafi della popolazione residente è un criterio formale fondamentale per la determinazione della residenza fiscale.

Le Sanzioni

In caso di mancata dichiarazione, la sanzione prevista dall’art. 5 del DL 167 del 1990 non è calcolata sull’imposta evasa ma sull’ammontare dei depositi non dichiarati. Questo dettaglio ha un impatto significativo per i contribuenti che detengono attività finanziarie o investimenti all’estero.

La sentenza della Corte di Cassazione n. 1355/2022 ribadisce l’importanza dell’iscrizione all’AIRE per i cittadini italiani residenti all’estero. Questo atto formale non solo legittima la residenza all’estero, ma è anche fondamentale per evitare complicazioni fiscali e sanzioni. La mancata iscrizione all’AIRE implica che il trasferimento all’estero non rileva ai fini fiscali, e il contribuente resta soggetto passivo d’imposta in Italia.

Per evitare situazioni di controversia, è quindi essenziale per i cittadini italiani che si trasferiscono all’estero iscriversi tempestivamente all’AIRE, garantendo così la corretta determinazione della residenza fiscale e la conformità alle normative fiscali italiane.

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