Modalità di Accesso ai Servizi Sanitari in Italia per gli Italiani Iscritti all’AIRE

I cittadini italiani che trasferiscono (o hanno trasferito) la residenza in uno Stato con il quale non è in vigore alcuna convenzione con l’Italia (vedasi Singapore), perdono il diritto all’assistenza sanitaria sia in Italia che all’estero, all’atto della cancellazione dall’anagrafe comunale e della iscrizione all’AIRE.

Fanno eccezione i lavoratori di diritto italiano in distacco, che mantengono l’assistenza sanitaria in Italia e all’estero.

Se sei iscritto all’AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all’Estero) o hai diritto di voto in Italia, non puoi comunque usufruire dell’assistenza sanitaria in Italia. 

Tuttavia se sei un cittadino con lo stato di emigrato (il Ministero della Salute riconosce detto diritto solo a chi possiede lo status di “emigrato “, vale a dire ai connazionali nati in Italia e successivamente espatriati per ragioni lavorative) o un titolare di pensione corrisposta da enti previdenziali italiani, e rientri temporaneamente in Italia senza avere una copertura assicurativa pubblica o privata, hai diritto, a titolo gratuito alle prestazioni ospedaliere urgenti per un periodo massimo di 90 giorni in un anno solare.

Il Ministero della Salute, con Nota n. 2561 del 13 aprile 2016, ha confermato che, per ottenere le prestazioni ospedaliere urgenti, la condizione di emigrato può e deve essere attestata mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione da presentare alla competente ASL, con la quale il cittadino autocertifica:

  • di essere nato in Italia,
  • di possedere la cittadinanza italiana,
  • di risiedere all’estero,
  • indicando il Comune di iscrizione AIRE
  • e che non è in possesso di una copertura assicurativa pubblica o privata contro le malattie

(Decreto 01 febbraio 1996 Art. 2 Comma 2)

Decorso il termine dei 90 giorni di validità assistenziale, agli interessati sono assicurate le prestazioni urgenti pero’ con oneri a carico degli stessi.

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